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.:: Statuto ::.
Art. 1. - E’ costituita con
sede in Milano (Via Respighi 8) un’associazione, che assume la
denominazione di: “CENTRO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA”. La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
Art. 2. - Scopi di detto centro sono lo
studio e la divulgazione dei problemi giuridici e sociali
inerenti alla famiglia italiana, onde attuare una riforma
della legislazione idonea alle esigenze etiche e sociali della
famiglia stessa. Il Centro si propone di perseguire detti
scopi attraverso Commissioni di lavoro, nonché mediante
conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed altri mezzi opportuni.
Art. 3. - Organi di detto Centro sono: a) l’Assemblea
dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Segretario
Generale d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 4. - I
soci possono essere effettivi od onorari. Sono soci effettivi
gli iscritti all’Associazione che accettino gli scopi indicati
nel presente Statuto e che siano in regola con il pagamento
delle quote sociali. Dette quote sono fissate in lire 50.000
superiore annue per i soci ordinari ed in somma non inferiore
a diecimila lire annue per i soci sostenitori. L’ammissione di
ciascun nuovo associato sarà sottoposta al Comitato direttivo.
Sono soci Onorari gli enti e le persone che vengano designate
dal Comitato direttivo per particolari benemerenze nei
confronti dell’Associazione.
Art. 5. – L’Assemblea dei
soci è composta di tutti i soci in regola con il pagamento
delle quote. Essa si riunirà almeno una volta all’anno ed
inoltre essa potrà essere convocata tutte le volte che il
Comitato Direttivo lo ritenga opportuno. Il Comitato Direttivo
ha infine l’obbligo di convocare l’Assemblea, ove ne venga
fatta richiesta da almeno venti associati. Ogni socio
intervenuto non potrà rappresentare più di tre associati. La
delega dovrà essere data per iscritto. L’Assemblea elegge il
Comitato Direttivo ed il segretario; delibera le linee
generali dell’attività dell’ente. Costituisce le commissioni
di studio e di lavoro; approva il bilancio consuntivo
dell’esercizio finanziario di ogni anno (che si chiude al 31
dicembre) nonché il bilancio preventivo dell’anno successivo.
Art. 6. – Il Comitato Direttivo è comporto da 5 a 25
membri e delibera su tutte le questioni non riservate
all’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Questi
ha la legale rappresentanza del Centro e presiede il Comitato
Direttivo, nonché l’Assemblea. I due Vice Presidenti
sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, con
poteri anche disgiuntivi per gli atti di ordinaria
amministrazione e con i poteri solo congiuntivi per gli atti
di straordinaria amministrazione.
Art. 7. – Il
Segretario è l’organo esecutivo del Comitato Direttivo,
coordina e promuove l’attività delle commissioni di studio e
di lavoro. Il Presidente può delegare di volta in volta il
Segretario all’esercizio di alcune sue funzioni, secondo le
esigenze dell’attività del centro.
Art. 8. – Il
Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed ha il
compito di dirimere le eventuali vertenze tra gli iscritti,
nonché tra questi e l’associazione. Detto Collegio ha pure il
compito di deliberare a maggioranza, previa constatazione
degli addebiti, le censure e le espulsioni dei soci. Le
decisioni del Collegio dei Probiviri verranno comunicate con
lettera raccomandata agli interessati entro 10 giorni dalla
delibera delle stesse.
Art. 9. – La durata delle
cariche è di un triennio.
Art. 10. - Le modifiche al
presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea con
il voto favorevole della maggioranza, dei partecipanti. Per
quanto non contemplato nel presente Statuto si richiamano le
norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute
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